La commissione di garanzia sciopero, con Delibera 21 dicembre 2015, n. 15/365, ha valutato l’idoneità dell'«Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)», stipulato in data 24 giugno 2015, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali Sumai, Uil Fpl - Federazione Medici, Cisl Medici e Fespa (Segreterie nazionali).
Le clausole dell' Accordo attuano le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, (modificata ed integrata dalla legge 11 .4.2000, n. 83 ), in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria territoriale e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale convenzionato tenuti a garantirli. L' Accordo indica anche tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di conciliazione e di raffreddamento. Le clausole Accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che decentrato. Tutte le disposizioni in tema di preavviso e di durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
La commissione di garanzia sciopero, con Delibera 21 dicembre 2015, n. 15/365, valuta l’idoneità dell'«Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)», stipulato in data 24 giugno 2015, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali Sumai, Uil Fpl - Federazione Medici, Cisl Medici e Fespa (Segreterie nazionali).
Le clausole del presente Accordo attuano le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria territoriale e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale convenzionato tenuti a garantirli. L' Accordo indica anche tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di conciliazione e di raffreddamento. Le clausole Accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che decentrato. Tutte le disposizioni in tema di preavviso e di durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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