L’Inail, con Nota 11 febbraio 2016, n. 2, fornisce informazioni sull’ assicurazioni obbligatorie per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari. In particolare, precisa che la tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al d.lgs. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto. La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
I paesi in cui NON si applica sono quindi:
Stati membri dell’Unione Europea ; Stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda Svizzera) e stati con accordi in vigore: Svizzera Argentina Australia (Stato del Victoria) Brasile Canada (Ontario Quebec) Confederazione Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou) Bosnia-Erzegovina, Macedonia e rrepubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo; Principato di Monaco,San Marino , Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.
Per l’anno 2016, il decreto 25 gennaio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori.
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022
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