Il Ministero dell’ interno, con Circolare del 5 febbraio 2016, n. 589, fornisce indicazioni per l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della sentenza del Consiglio di Stato 17 novembre 2015, n. 5243/2015, che riguarda l’applicazione del D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, relativo al permesso di soggiorno per attesa di occupazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso proposto da un cittadino extra comunitario per l'annullamento di un provvedimento di inammissibilità/irricevibilità della richiesta di emersione dal lavoro irregolare avanzata a suo tempo dallo stesso ricorrente. Lo Sportello Unico aveva respinto, infatti, la domanda di sanatoria sull’erroneo presupposto che al fine di poter rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, dovessero essere corrisposti dal datore di lavoro gli oneri fiscali e previdenziali per comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro, Nella fattispecie in esame, invece, il rapporto di lavoro si era già instaurato, ma prima della conclusione del procedimento ovvero prima della stipula del contratto di soggiorno si era verificata la cessazione del rapporto di lavoro. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato stabilisce che se il rapporto di lavoro si considera interrotto prima della conclusione del procedimento, vuol dire che la sua esistenza è già stata dimostrata o comunque risulti evidente e, dunque, non sia contestata né dubbia.
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