Va precisato che l’art. 111 bis della Legge Fallimentare, che disciplina i crediti prededucibili, prevede che essi siano accertati secondo le modalità previste per la generalità dei crediti con esclusione di quelli non contestati per ammontare e collocazione. Sulla base di tale disposizione, alcuni Commissari Straordinari, per i crediti in prededuzione, ritengono di non seguire la procedura di accertamento che termina con la redazione di uno stato passivo. Ciò ha trovato conferma nella circolare n. 74/2008, con la quale è stata riconosciuta la possibilità di corrispondere a carico del Fondo di garanzia anche le somme maturate durante la continuazione dell’esercizio di impresa, purché ammesse allo stato passivo.
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