L'INPS ha emanato lo scorso 4 febbraio 2016 il messaggio n. 494 materia di compatibilità ttra indennità Naspi e lavoro accessorio. Viene chiarito cheper l'art. 48.c. 2 d.lgs 81/2015 le indennità di disoccupazione e CIGS sono cumulabili con i compensi da lavoro accessorio retribuiti con i voucher lavoro fino al limite di 3000 euro annui (anno civile) , . Per i compensi che superano il limite di 3.000 euro si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione. Liinps precisa che la "disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare INPS n. 142 del 2015 secondo la quale “Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività” si riferisce al caso in cui il lavoratore superi il limite , ad esempio per la stipula di diversi contratti di lavoro accessorio. Il documento specifica quindi che "Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività".
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