Le aziende che svolgono attività di telemarketing non possono contattare i clienti con sistemi automatici senza il loro consenso né utilizzare numeri telefonici raccolti sul web . Questi due specifici stop arrivano da Cassazione e Garante della privacy. La Suprema corte ha infatti stabilito ieri nella sentenza n. 2196/2016 c che le aziende di telemarketing non possono utilizzare indiscriminatamente il sistema di chiamate automatiche che contattano più numeri di quanto i centralinisti riescano poi a gestire - causando un certo numero di chiamate mute. Anche in questi casi vale il principio della necessità di consenso esplicito ed inequivocabile dell'interessato garantito dalla direttiva europea 96/45.
Il Garante della privacy da parte sua è intervenuto con la newletter di ieri n. 411, dichiarando illegittimo il nuovo sistema detto" web scraping" con il quale alcune aziende raccolgono recapiti telefonici di potenziali clienti sul web ed ha ribadito che invece i numeri telefonici da utilizzare per il telemarketing si possono ricavare solo dal Data base unico (Dbu), l’archivio generale con numeri di telefono e altri dati dei clienti , comune a tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile.
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