News Pubblicata il 04/02/2016

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Comodato verbale: registrazione entro il 1° marzo per lo sconto IMU-TASI dal 1° gennaio

C'è tempo fino al 1° marzo per registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli



Il ministero dell’Economia e delle finanze, in risposta ad un quesito posto dalla Cna, ha precisato che c'è tempo fino al 1° marzo per registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli. Il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso, non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione del 50% su Imu e Tasi e, trattandosi di un nuovo adempimento, vale l’articolo 3, comma 2 dello Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del 60esimo giorno dalla loro entrata in vigore, quindi il 1° marzo (60 giorni dopo il 1° gennaio). Per chi ha redatto il contratto in forma scritta senza registrarlo, invece, resta fermo l’obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula. Anche su questo aspetto il MEF fa una precisazione importante: la data ultima per poter far valere l’agevolazione dal 1° gennaio è il 16 del mese (e non il 15): anche se per legge un periodo di 15 giorni conta come mese intero, il Mef consente di guardare alla frazione di mese più lunga quando quella più breve è di 15 giorni, e ciò sposta la data ultima per la registrazione a domani, venerdi 5 febbraio (e non al 4 febbraio).

Si tratta di un chiarimento rilevante, perché diramato a pochi giorni dalla precisazione dello stesso Mef a Telefisco 2016 secondo cui il possesso di altri immobili non abitativi (come, ad esempio, negozi e terreni) non impedisce di ottenere l’agevolazione. Proprio in seguito a questa precisazione, infatti, molti proprietari potrebbero essersi accorti in extremis di poter rientrare nell'agevolazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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