Dal 1° gennaio 2016, nella stima diretta degli immobili a destinazione speciale e particolare, finalizzata a determinarne la rendita catastale, devono rientrare esclusivamente:
- il suolo, ossia il terreno su cui ricade l’immobile (aree coperte, sedime delle costruzioni costituenti l’unità immobiliare e aree scoperte, accessorie e pertinenziali);
- le costruzioni, ossia qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, stabilità, consistenza volumetrica, immobilizzazione al suolo, realizzata con qualunque mezzo di unione e indipendentemente dal materiale di realizzazione (ad esempio, fabbricati, tettoie, pontili, gallerie, dighe, canali, serbatoi, cisterne, vasche, torri, ciminiere, pozzi, eccetera);
- gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità, ossia quelle componenti che, fissate con qualsiasi mezzo di unione, si caratterizzano per una utilità (ad esempio, impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione, ascensori, montacarichi, scale, rampe, tappeti mobili, pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura/parete cui sono connessi).
Non sono, invece, da prendere in considerazione nel processo estimativo, a prescindere dalle loro dimensioni, i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, cioè quelle componenti che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.
E' quanto chiarito sui cosiddetti "imbullonati" dalla Circolare n. 2/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate.