L’INPS, con Messaggio 22 gennaio 2016, n. 283, fornisce informazioni sull’art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale dispone che "al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione."
Pertanto, L'istituto invita le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in c.d. regime sperimentale donna presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.
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