Con riguardo alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:
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