E’ stato stato pubblicato sulla G.U. n.13 del 18 gennaio , il Decreto ministeriale 29 ottobre 2015 che ha dato attuazione all'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).
Va ricordato che l'ASDI è concesso ai lavoratori che:
a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima;
b) siano ancora in stato di disoccupazione, al termine del periodo di fruizione della NASpI;
c) siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell'ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Solo in alcuni casi (art. 9 del DPCM n. 159 / 2013), può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente;
e) non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato.
L'ASDI è erogato mensilmente dal termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi.
Ti possono interessare:
La busta paga 2023 guida operativa di MC Prudente eBook 243 pagg.
La busta paga in edilizia di MC Prudente eBook 80 pagg
La cessazione del rapporto di lavoro di C. Colosimo - Libro di carta Maggioli editore
Lavoratori dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti - eBook
La nuova informativa trasparenza ai lavoratori di P. Ballanti - eBook
Budget del personale e costo del lavoro di M.Matteucci - Ebook