La Legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), ha previsto l’abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato a figli e genitori, a patto che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo, oltre alla casa concessa in uso gratuito, la propria abitazione principale e non anche altri immobili (può bastare il possesso di una seconda pertinenza o di una piccola quota di un terreno per perdere lo sconto). Si ricorda che per far decorrere il comodato dal 1° gennaio 2016 e usufruire dell'agevolazione già da tale data, occorre registrare il contratto entro il 20 gennaio, come prevede il Dpr 131/1986 che fissa le regole sull’imposta di registro. Per chi registra il contratto oltre il 20, ma rientra nei parametri previsti dalla legge di stabilità per la concessione dello sconto, si aprono due ipotesi: pagare le sanzioni previste per la registrazione in ritardo, oppure far decorrere l’agevolazione dal primo mese coperto dalla registrazione, versando l’imposta piena per quel che riguarda i mesi precedenti.
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