La Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha disposto l'esclusione dall'ambito soggettivo Irap dei soggetti che esercitano un'attività agricola, ai sensi dell'art. 32 del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (ossia, in generale dal 2016). L’esenzione IRAP è riconosciuta anche:
Resta ferma, invece, la soggezione ad Irap per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti all'art. 56-bis del TUIR, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria.