La Legge di Stabilità 2016 riscrive l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 sull’IVA e l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 sulle imposte sui redditi, modificando i termini per l’accertamento. Più precisamente viene previsto il seguente ampliamento dei termini:
Entro i termini previsti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.
I nuovi termini di accertamento si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi d'imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni previgenti che prevedevano la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.