La Legge di Stabilità 2016 ha disposto l'esenzione dall'IVIE per l'immobile posseduto all'estero, adibito ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'esenzione non opera per le abitazioni c.d. di lusso, ossia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. In tali casi va applicata l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 200, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.
Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto, in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.