Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (CDL) ha sottoposto alla Direzione Centrale Rischi dell'Inail il problema che si può creare per le aziende nel caso in cui : “alcune sedi Inail in caso di mancata trasmissione dell'auto certificazione il cui il termine coincide col pagamento del premio in autoliquidazione (16/2), neghino l'applicazione dello sgravio edile, nonostante sia stata comunque presentata l'autodichiarazione di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176 legge 296/06”.
La Direzione Centrale Rischi dell'Inail ha prontamente risposto chiarendo che il termine di presentazione dell'autocertificazione in questione non è perentorio. È possibile, pertanto, acquisire anche in seguito la stessa, rispondendo all'invito formale dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento di diniego dello sconto. Si riporta in calce la risposta integrale.
"Per la fruizione dello sconto edile sono richieste 2 autocertificazioni, che sono diverse sia per l’oggetto che per l’amministrazione a cui vanno presentate:
1. La prima, da presentare alla DTL serve a verificare l’inesistenza di cause ostative alla regolarità contributiva ex art. 8 del DM 30.1.2015, che ha sostituito il DM 24.10.2007dal 1° luglio 2015. Questa autocertificazione riguarda esclusivamente le violazioni individuate nell’allegato A al DM stesso e il datore di lavoro deve dichiarare l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro (...)
2. La seconda, da presentare all’Inail entro il 16 febbraio (contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione ovvero della prima rata se il datore di lavoro usufruisce della rateazione in 4 rate ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999) serve a verificare l’inesistenza ex art. 36-bis, comma 8, del DL 223/2006 conv. Legge 248/2006 di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Nell’autocertificazione il datore di lavoro deve dichiarare di non aver riportato condanne nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Entrambe le autocertificazioni sono presupposto per l’applicazione dello sconto edile e non costituiscono per quanto sopra chiarito (finalità e oggetto) duplicazione. Per la seconda autocertificazione, se il datore di lavoro ha "dimenticato" o comunque omesso di presentarla entro il termine previsto è possibile acquisirla successivamente, poiché secondo le regole generali la documentazione mancante richiesta ai fini di un procedimento amministrativo può essere integrata purché in tempo utile per la definizione del procedimento stesso (in questo caso il controllo sulla sussistenza dei requisiti per l’applicazione dello sconto edile per una determinata autoliquidazione) o per procedimenti collegati (ad es. verifica della regolarità contributiva con Durc On Line richiesta da altra amministrazione come stazione appaltante o amministrazione procedente)”.
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022
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