La legge di stabilità ( L. 208 2015) in materia di ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà prevede:
- in materia di contratti di solidarietà espansivi (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale). che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall’INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro .
- Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016), degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore della pesca).
- Per i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale) sii stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese si applica nel limite massimo di 60 milioni di euro :
- in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;
- negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.
- Si prevede il prolungamento, a tutto il 2016, dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione e dell’integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati da aziende artigiane.