News Pubblicata il 08/01/2016

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Commercialisti: nuovo codice deontologico

Il CNDCEC ha approvato il nuovo codice deontologico per i commercialisti: indennizzo in caso di recesso del cliente, obblighi di colleganza, norme sulla pubblicità



Il Consiglio Nazionale dei dottori  commercialisti e esperti contabili, con nota 29 dicembre 2015, n. 109 comunica ha approvato il testo definitivo del Codice deontologico della Professione revisionato e aggiornato dalla Commissione Nazionale ‘Deontologia  con l'obiettivo di fornire agli Iscritti un concreto ausilio all'attività professionale attraverso l'individuazione di regole di condotta chiare e esaustive.

I principali interventi di modifica sono:

- le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (artt. 1 e 3);

- sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all'esercizio dell'azione disciplinare (Consigli di disciplina);

- è stato espressamente previsto l'obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14);

- nei rapporti con i Colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15);

- è espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, la possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20);

- è stata precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all'incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23);

- è stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all'atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);

- nell’ambito dell'assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali (art. 28);

- è espressamente previsto in capo all'Iscritto un dovere di collaborazione con gli Organismi della Professione,  (art. 29);

- sono state rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42);

- nell'ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all'utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli Iscritti (art. 44).

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili



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