News Pubblicata il 21/12/2015

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Compenso revisori enti locali:una nota del CNDCEC

Con parere del 14.12.2015 il CNDCEC ribadisce che le norme attuali escludono il collegio dei revisori dal divieto di remunerazione degli incarichi negli organi collegiali degli enti.



Il CONSIGLIO NAZIONALE dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, con Nota 14 dicembre 2015, n. 100 ha espresso il proprio parere sul compenso dell’organo di revisione in enti locali, a seguito di una richiesta dall'Ordine di Brescia  datata 15 dicembre 2014  in merito all'applicazione dell' art. 5, d.l. 78/2010, a mente del quale va esclusa qualsiasi remunerazione per tale incarico, fatto salvo il gettone di presenza di 30€.. Il CNDCEC ha chiarito che  l’art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5  recita testualmente 'la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti". Nella nota però il Consiglio nazionale afferma l'intenzione di chiedere agli organi istituzionali un chiarimento definitivo che riconosca come il principio per cui " il rapporto tra amministrazione e organo di revisione, avendo fonte contrattuale e natura prettamente tecnica, non è compatibile con una forma di remunerazione sostanzialmente gratuita".

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili



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