Il CONSIGLIO NAZIONALE dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, con Nota 14 dicembre 2015, n. 100 ha espresso il proprio parere sul compenso dell’organo di revisione in enti locali, a seguito di una richiesta dall'Ordine di Brescia datata 15 dicembre 2014 in merito all'applicazione dell' art. 5, d.l. 78/2010, a mente del quale va esclusa qualsiasi remunerazione per tale incarico, fatto salvo il gettone di presenza di 30€.. Il CNDCEC ha chiarito che l’art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 recita testualmente 'la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti". Nella nota però il Consiglio nazionale afferma l'intenzione di chiedere agli organi istituzionali un chiarimento definitivo che riconosca come il principio per cui " il rapporto tra amministrazione e organo di revisione, avendo fonte contrattuale e natura prettamente tecnica, non è compatibile con una forma di remunerazione sostanzialmente gratuita".
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