Il ministero dello Sviluppo economico, nella comunicazione n. 155486 del 4 settembre 2015, in risposta ad un quesito nel quale si chiedeva di interpretare la norma di cui all'art. 25, comma 2, lettera h), D.L. n. 179/2012, ha precisato che, perché un’impresa possa essere qualificata come «start-up innovativa», l’impiego di personale qualificato in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva (che è uno dei requisiti richiesti dalla legge per le società start-up) può avvenire «a qualunque titolo», ovvero, sia in forma di lavoro dipendente sia a titolo di para-subordinazione.
Tuttavia, per determinare la forza lavoro complessiva richiesta affinché l’impresa possa essere iscritta come Pmi innovativa, occorre considerare il personale effettivamente impiegato e non quello che ricopre mere cariche in organi sociali (come l’amministratore della società).
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