L’INPS, con Circolare n. 196 del 2.12.2015, fornisce le prime indicazioni operative sull’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato d’Israele sulla previdenza sociale firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ratificato con legge del 18 giugno 2015, n. 98, pubblicata nella G.U. 8 luglio 2015 n. 156, che è entrato in vigore dal 1° dicembre 2015. Gia dal 1989 uno Scambio di lettere disciplinava la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori di una Parte temporaneamente distaccati da un’impresa con sede in uno Stato, nel territorio dell’altro Stato. In base tale Scambio di lettere, il lavoratore distaccato rimaneva assoggettato alla legislazione dello Stato d’invio per un periodo massimo di trentasei mesi eventualmente prorogabile per ulteriori dodici, previa autorizzazione delle Autorità competenti.
Dal 1° dicembre 2015, il nuovo Accordo sostituisce tale strumento, in materia di legislazione applicabile e distacchi. Il nuovo strumento contiene anche disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici e il campo di applicazione soggettivo si amplia ai dipendenti pubblici. Inoltre vengono modificate le disposizioni in materia di legislazione applicabile - distacchi ed eventuale proroga - per quanto concerne la relativa durata e si prevede un’esplicita esclusione, dal suo campo di applicazione, delle pensioni sociali e delle prestazioni non contributive finanziate dalla fiscalità generale. Infine, l’Accordo non prevede disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della prosecuzione volontaria.