L’INPS, con messaggio n. 7189 del 27 novembre 2015 ha fornito precisazioni sui periodi di concessione di proroga di mobilità in deroga. In particolare, il messaggio, oltre a ribadire i contenuti della circolare n. 107 del 2015, precisa che i decreti regionali di concessione di mobilità in deroga non possono prevedere concessioni di trattamenti di mobilità in deroga per periodi non continuativi rispetto all'evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi. Quanto sopra vale anche per i lavoratori in mobilità in deroga che interrompono la fruizione del trattamento per iniziare un'attività di lavoro a tempo determinato.
Pertanto, nei casi sopra descritti, non si potrà dar corso alla decretazione regionale e, nel contempo, le Sedi territorialmente competenti, dovranno informare, per il tramite delle Sedi Regionali di riferimento, la Regione o Provincia autonoma interessata, sull'impossibilità per l'Istituto di dare esecuzione al provvedimento concessorio.
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