News Pubblicata il 26/11/2015

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Autonomi: chiarimenti su cumulo periodi assicurativi

Messaggio INPS di chiarimenti sul cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori autonomi



Il messaggio INPS n. 7145 del 25 novembre 2015, fornisce chiarimenti  sull’istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 e dell’istituto di cumulo disciplinato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.  In materia di pensioni di vecchiaia si specifica che  che chi vanta contributi sia da lavoro autonomo che dipendente  per il raggiungimento del diritto alla pensione occorre fare riferimento  ai criteri di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, anche se  il soggetto possiede anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria. Infatti tale legge, che estendeva l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, stabilisce che i periodi di contribuzione  si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per quanto riguarda  invece le pensioni di inabilità  viene precisato che "in presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21. Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Inoltre   se il richiedente la pensione di inabilità possegga anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria), trova applicazione il cumulo ivi previsto." Resta comunque possibile chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.

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Fonte: Inps



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