News Pubblicata il 25/11/2015

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Lavoro nero in agricoltura: indicazioni per verbali INPS

Lavoro nero: nel messaggio INPS n. 7068 2015, le indicazioni operative al personale ispettivo in materia di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura.



Nel messaggio INPS  7068 del 20.11.2015 l’Istituto  richiama le principali indicazioni operative, alle quali il personale ispettivo deve attenersi nell’ambito dell’attività di contrasto all’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura, sia nella fase di gestione dell’accesso ispettivo che nelle successive fasi di redazione del verbale.
Il documento di prassi sottolinea che dopo le verifiche del primo accesso, come noto, il personale ispettivo deve obbligatoriamente predisporre e rilasciare, apposito verbale all'azienda  o   al professionista delegato. Nel medesimo, il personale ispettivo deve formulare ogni richiesta, anche documentale, per l’istruttoria In particolare, tra gli elementi che devono essere presenti  nel verbale di primo accesso ( VPA ) si ricordano:
- l’elencazione dei lavoratori presenti in azienda e delle corrispondenti attività svolte;
- l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori presenti in azienda;
- l’indicazione dei nominativi di altri soggetti eventualmente presenti in azienda durante la fase di primo accesso;
- la descrizione delle attività compiute durante l’accesso;
- l’acquisizione di elementi inerenti l'azienda: colture, macchinari presenti, edifici, etc.;
- la richiesta del libro unico del lavoro o altra documentazione aziendale utile per l’accesso;
- la sottoscrizione degli ispettori che partecipano all’accesso in azienda.
Qualora non sia stato possibile accedere in azienda,  sarà  necessario menzionarne i motivi nel verbale conclusivo. L’ispettore, nel verbale di primo accesso, deve anche dare atto di avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato, che di rilasciare dichiarazioni e specificare le  attività compiute dal personale ispettivo e eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all’ispezione.
Sul verbale conclusivo dell’accertamento ispettivo invece si specifica che  deve contenere il richiamo al verbale di primo accesso e gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.

Fonte: Inps



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