News Pubblicata il 20/11/2015

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi: ecco il codice tributo

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’investimento



Con la Risoluzione n. 96/E diffusa ieri 19 novembre 2015, l’Agenzia della Entrate ha istituito il codice tributo per consentire ai soggetti titolari di reddito di impresa di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Decreto competitività (D.L. n. 91/2014). Il nuovo codice tributo, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2016, è 6856 (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91). Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va indicato l'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo, e può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’investimento. Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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