Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con nota 16 novembre 2015, n. 19570 chiarisce per il settore dell’edilizia, gli adempimenti che il datore di lavoro deve compiere, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. In tal senso, la nota in esame, precisa che che, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo deve adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita.
Ne consegue che, fermo restando l'adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:
- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, è invece opportuno tenere conto dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il quale prevede che il personale di nuova assunzione deve essere avvialo ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalle assunzioni. Ne consegue che appare in linea con quanto sopra revocare un provvedimento di sospensione qualora l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa.
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