Con il D.M. 27 ottobre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre scorso, viene prevista l'efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 2015, per l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per operazioni di commercio elettronico diretto “business to consumer” (B2C). Rimane, invece, invariato l’obbligo per le operazioni tra soggetti passivi “business to business” (B2B), che seguono le regole ordinarie. Grazie alla nuova regola sul B2C, sarà possibile gestire la piattaforma per il commercio elettronico senza dover emettere alcun documento fiscale per le operazioni di vendita, ma annotando semplicemente l’operazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972) entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. E' da segnalare che, se il soggetto decidesse di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, D.Lgs. n.127/2015), sarebbe esonerato, a partire dal 1° gennaio 2017, anche dalla registrazione giornaliera dei corrispettivi.
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