La messa a disposizione dei contribuenti della superficie catastale all'interno delle visure, come previsto a partire dal 9 novembre scorso per le visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C, rileva anche ai fini della TARI, ma non per il 2015. La normativa, infatti, impone, per il 2015, il calcolo sulla base della superficie calpestabile. Il comma 645 della Legge n. 147/2013 prevede che per gli immobili a destinazione ordinaria (quelli delle categorie catastali A, B e C) la superficie imponibile «è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti». Lo stesso comma 645 prevede che l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tari decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un provvedimento del direttore delle Entrate. Prima, però, occorre raggiungere un accordo, da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. Il criterio della superficie calpestabile deve essere, pertanto, utilizzato fintanto che non saranno attuate le procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate previste nel successivo comma 647 per la determinazione della superficie assoggettabile alla Tari pari all'80% di quella catastale. Se l'accordo in sede di Conferenza Stato-città ed il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dovessero arrivare entro dicembre, allora dal 2016 si potrebbe applicare la Tari sulla base dell'80% della superficie catastale indicata in visura.