Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con Nota 06 novembre 2015, n. 91 informa che il TAR del Lazio con sentenza n. 12457 depositata il 4 novembre 2015, ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell'Economia con il quale era stato impugnato il Decreto 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il decreto ministeriale prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto escludeva i ragionieri sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti.
Il TAR del Lazio ha invece evidenziato "una sostanziale omogeneità tra le funzioni che i ragionieri commercialisti possono svolgere quali iscritti all'Albo e le competenze attribuite ai gestori della crisi" e ha affermato che "la rilevata sovrapponibilità tra le funzioni che in via generale la legge ritiene rientrare nella competenza dei ragionieri commercialisti e quelle che il decreto legislativo attribuisce agli organismi di gestione della crisi - peraltro concernenti fattispecie meno complesse atteso che riguardano debitori non assoggettabili a procedure concorsuali o addirittura consumatori -, comporta che, in assenza di puntuale previsione ad opera di una norma equiordinata alla legge n. 139/2005, l'introduzione, in sede regolamentare, di una previsione restrittiva in danno dei ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi, si riveli illegittima".
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