News Pubblicata il 12/11/2015

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TAR: sentenza sui requisiti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

Il TAR del Lazio accoglie il ricorso del CNDCEC sull'esclusione dei ragionieri dal Registro per la composizione delle crisi da sovraindebitamento



Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con Nota 06 novembre 2015, n. 91 informa che il TAR del Lazio con sentenza n. 12457 depositata il 4 novembre 2015,  ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell'Economia con il quale era stato impugnato il Decreto 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il decreto ministeriale prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto escludeva i ragionieri sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti.

Il TAR del Lazio ha invece  evidenziato "una sostanziale omogeneità tra le funzioni che i ragionieri commercialisti possono svolgere quali iscritti all'Albo e le competenze attribuite ai gestori della crisi" e  ha affermato che "la rilevata sovrapponibilità tra le funzioni che in via generale la legge ritiene rientrare nella competenza dei ragionieri commercialisti e quelle che il decreto legislativo attribuisce agli organismi di gestione della crisi - peraltro concernenti fattispecie meno complesse atteso che riguardano debitori non assoggettabili a procedure concorsuali o addirittura consumatori -, comporta che, in assenza di puntuale previsione ad opera di una norma equiordinata alla legge n. 139/2005, l'introduzione, in sede regolamentare, di una previsione restrittiva in danno dei ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi, si riveli illegittima".

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili



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