Il TAR della Campania ha emesso la sentenza n. 5039 2015 in tema di accesso alla cassa integrazione ordinaria ad una industria manifatturiera imputando al datore di lavoro la forzata sospensione dell'attività aziendale . Nella motivazione viene premesso che l’accesso alla CIGO è possibile in caso di azienda in difficoltà oppure in presenza di sospensioni o riduzioni di attività contingenti nonché di crisi temporanee di mercato conseguenti a situazioni determinate da eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, rivolta tra gli altri anche alle industrie manifatturiere Dunque, i presupposti positivi per accedere all’integrazione salariale ordinaria sono i seguenti:
– la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato preesistente da almeno tre mesi;
– la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro giornaliero;
– la previsione fondata e certa di ripresa dell’attività lavorativa.
Il presupposto negativo è che l’evento transitorio non deve essere imputabile all’imprenditore o ai lavoratori.
Sulla base di tali presupposti, il TAR Campania, ha negato la CIGO richiesta dal datore di lavoro per sospensione dell'attività dovuta ad un incendio, in quanto tale interruzione è riconducibile a fatto imputabile al datore di lavoro, il quale, in presenza di un conclamato non funzionamento dell’impianto antincendio, non ha dimostrato di avere predisposto a monte la necessaria attività di manutenzione ordinaria e di controllo dell’impianto medesimo. Infatti nel caso di specie il mancato funzionamento dell’impianto idrico antincendio ha causato il fallimento delle operazioni di spegnimento
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