L’Inps, con mess. n. 6704 del 3 novembre 2015, fornisce informazioni sulla cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo parentale fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri, previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.
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