L'art. 4 del DDL stabilità 2016 modifica il regime di imponibilità Imu dei terreni agricoli. Viene ripristinato, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014, che aveva stabilito il criterio altimetrico, e del D.l. 4/2015, che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio. Inoltre vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1-9bis dell'art. 1 del D.l. n. 4/2015 (relative all'individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015). In base alle modifiche effettuate, dal 2016, saranno esenti Imu i terreni agricoli: ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri stabiliti dalla CM 9/1993; posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015); a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Il DDL stabilità 2016 ha modificato anche il termine entro cui i Comuni devono pubblicare le delibere e i regolamenti Imu sul Portale del federalismo fiscale. La data, attualmente fissata al 21 ottobre, è stata anticipata al 14 ottobre.
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