In tema di procedimento per la concessione della C.IG.S., viola gli obblighi di legge una comunicazione di apertura del trattamento per l'integrazione salariale che non permetta la valutazione della coerenza tra tali criteri e la scelta effettuata. Tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, se queste ultime si trovano a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. Applicando il presente principio, la Cassazione civile del 23 ottobre 2015, n. 21651 ha ritenuto l'illegittimità dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori operate secondo le "esigenze tecniche, organizzative e produttive", non essendo consentito che l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale.
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