Con riguardo alla sanzione per visto di conformità infedele, l'Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 34/E/2015, ha chiarito che la disposizione (art. 1, D.P.R. n. 129/1999) secondo cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare, comprensivo di importo dovuto, sanzioni e interessi, non superi i € 30 (limite così innalzato dal 1° luglio 2012 ad opera dell'art. 3, comma 10, D.L. n. 16/2012) vale anche ad escludere la punibilità per l’apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione.
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