La Cassazione civile sez. lav. con sentenza del 15 ottobre 2015 n. 20843 ha precisato che in tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part - time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile (nel caso di specie, il lavoratore ha diritto alla maggiorazione in caso di lavoro notturno o festivo).
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