L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 88/E del 19 ottobre 2015, ha precisato che, in assenza di abitualità, i compensi erogati da una Pubblica amministrazione ai dipendenti pubblici che rendono consulenze tecniche d’ufficio, non costituiscono oggetto di fatturazione elettronica. Mancando l’abitualità, da valutarsi in concreto caso per caso, e dunque qualora l’attività di consulenza sia prestata in maniera occasionale, i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir). In quest’ultima ipotesi, considerato l’esercizio non abituale, le operazioni saranno escluse dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto soggettivo previsto dall’articolo 5 del Dpr 633/1972.
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