Con la Risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate, in merito alla produzione di energia fotovoltaica da parte di una società agricola, osserva che, per rientrare nel regime di tassazione forfetaria (articolo 22, Dl 66/2014) devono essere comunque rispettate le condizioni indicate nella Circolare n. 32/E/2009, dove sono individuati specifici criteri di connessione all’attività agricola di quella di produzione di energia fotovoltaica. Pertanto, il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica, oltre il limite dei 260mila kWh, per il 2014 e il 2015, si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva, se è rispettato il criterio della connessione all’attività agricola. Infine, l’energia prodotta nel limite dei 260.000 kWh, negli anni 2014 e 2015, costituisce attività connessa a quella agricola e si considera produttiva di reddito agrario.
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