La Cassazione civile sez. lavoro , con sentenza del 07 ottobre 2015 n. 20090 ha ribadito ancora una volta come il lavoratore assente per malattia che compie una attività extralavorativa viola l'obbligo di fedeltà, di correttezza e di buona fede nei confronti del suo datore di lavoro, nel caso in cui tale attività sia incompatibile con il suo stato di infermità, tanto da essere indice di simulazione fraudolenta, oppure sia tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione . Nel caso di specie infatti è stato confermato il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per avere, durante un'assenza dal lavoro conseguente ad un infortunio sul lavoro, svolto attività lavorativa presso la caffetteria gestita dalla figlia, atteso che nel corso dell'istruttoria era emerso che tale attività richiedeva il compimento di movimenti incompatibili con la situazione di infortunio.
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