La Cassazione civile., sez. lavoro, con sentenza del 22-09-215, n. 18667 ha stabilito che dall'espletamento da parte del lavoratore del servizio di reperibilità deriva il diritto dello stesso al pagamento del compenso relativo, essendosi precisato che la reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dei proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa; pertanto, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, nonché - ove previsto dalla contrattazione collettiva - il diritto ed un giorno di riposo compensativo.