La Corte di Cassazione, con la sentenza n.19596/2015 depositata ieri 1° ottobre 2015, ha affermato che alla sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori si applica l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. In particolare, i giudici della Cassazione hanno concluso che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori «va inquadrata, valorizzando il criterio nominalistico, nella previsione ex lettera g) dell’articolo 8, della tariffa, parte nona, allegata al Dpr 131/1986, comprendente, genericamente, gli atti di omologazione». Pertanto si applica l’imposta di registro fissa.
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