Con il messaggio n. del 24 settembre 2015 l'inps ha fornito chiarimenti sull'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.
L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, ha disposto che i titolari di pensione prsentino la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione della disposizione quindi , quest'anno i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014. Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo :
- - i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- - i titolari di pensione di vecchiaia.
- - i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo
- - i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,;
- - i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
La dichiarazione va effettuata in modalità telematica attraverso il portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, previa autenticazione con PIN.
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