Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla conservazione elettronica dei documenti fiscali, puntando sull'alleggerimento del relativo procedimento rispetto ad adempimenti non strettamente necessari. In particolare, le Entrate hanno precisato che se il conservatore dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari è un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili, non vi è obbligo di comunicarne direttamente gli estremi identificativi all’Amministrazione finanziaria con il modello di variazione dati Iva. Il contribuente è tenuto infatti solo a comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione elettronica: la prima scadenza utile è il 30 settembre 2015 per chi nel 2014 ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante fiscalmente. Occorrerà in questo caso indicare il codice 1 al rigo RS140 del modello Unico PF, ovvero ai righi RS104 e RS40 per quelli SC e SP. Ulteriore effetto della risoluzione è quello di fare venire meno in capo al conservatore l’obbligo di rilascio periodico dell’attestazione di essere depositario delle scritture contabili. La semplificazione finirà per favorire il sistema di fatturazione elettronica tra privati secondo le regole contenute nel decreto legislativo 127/2015, attuativo della legge Delega fiscale 23/2014.
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