Nella Ordinanza n. 26212 del 19 Settembre 2015 il Tribunale di Milano
si è espresso in materia di assenze per malattia e licenziamento per giustificato motivo. In particolare è stato dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo (scarso rendimento) basato sulle numerose assenze del lavoratore (808 assenze su 1500 giorni di lavoro) brevi e reiterate, costanti nel tempo e spezzettate. In particolare. I giudici di Milano hanno affermato che le ripetute assenze per malattia non legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo , se il datore di lavoro non prova che l’attività lavorativa svolta dal lavoratore nei restanti giorni di presenza in azienda è completamente inutile per l’azienda a causa delle assenze.