L’art. 11, comma 1, lettera b) del decreto sulla crescita e l’internazionalizzazione, attuativo della Delega fiscale e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, modifica l’articolo 179, comma 6, Tuir, stabilisce che i trasferimenti di sede che derivano indirettamente da operazioni straordinarie intracomunitarie, incluse le operazioni verso Stati aderenti allo Spazio economico europeo, potranno fruire del regime fiscale di differimento della tassazione (la cosiddetta «exit tax») già previsto dall’articolo 166 comma 2-quater del Tuir per i trasferimenti di sede «in senso proprio» (tax deferral).