Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nell'ultima circolare sulla voluntary disclosure, la Circolare n. 31/E del 28 agosto 2015, vi è quello sul perfezionamento del rimpatrio giuridico. In particolare, l’attestazione rilasciata dall’intermediario finanziario residente costituisce documentazione idonea per provare l’avvenuto affidamento delle attività in gestione o in amministrazione (“rimpatrio giuridico”) a condizione che, oltre alle generalità di chi si avvale della procedura e alla data di assunzione in carico delle attività, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di ciascuna attività rimpatriata e, per ciascuna, la natura del mandato fiduciario. Inoltre, fino al perfezionamento del rimpatrio giuridico, gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul contribuente, il quale deve adempiere agli eventuali obblighi dichiarativi per le annualità 2014 e 2015.