Dal 25 giugno scorso (giorno di entrata in vigore del Dlgs 81/2015) non sono più permesse le collaborazioni a progetto, mentre le collaborazioni coordinate e continuative prive di uno specifico progetto ,sono ammesse solo se realmente realizzate in autonomia sia in riferimento ai tempi che al luogo di lavoro. Eè previsto inoltre un periodo transitorio , tra il 25 giugno 2015 e il 1° gennaio 2016, in cui i co.co. co anche a progetto continueranno a essere disciplinati dalla legge Biagi fino alla loro scadenza. La nuova normativa non contempla più tra le deroghe le cosiddette mini co.co.co e le collaborazioni prestate da percettori di pensione di vecchiaia.
Al fine di evitare le sanzioni e la conversione del contratto in rapporto subordinato è possibile far certificare l'assenza dei requisiti dell’esclusività personale, della continuità e dell’etero-organizzazione da parte del committente.
Le collaborazioni coordinate e continuative restano possibili però nei seguenti casi:
- collaborazioni regolate dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni per le quali è richiesta l’iscrizione a un albo e attività prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni;
- collaborazioni rese per fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportive.
Dal 2016 dunque se il contratto di collaborazione si svolge in via continuativa, in forma personale e soprattutto se la prestazione di lavoro è regolata dal committente, il Dlgs 81/2015 ordina l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato . La norma tuttavia, lascia qualche dubbio operativo per i casi in cui il contratto di collaborazione avesse già un termine temporale : non è chiaro se la conversione avverrà comunque a tempo intedeterminato o se possa convertirsi in un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Inoltre il nuovo contratto a tempo indeterminato " a tutele crescenti" prevede speciali benefici per i i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato soggetti già parti di Co.co.co o lavoro autonomo purché seguano specifica procedura di conciliazione ex articolo 2113 del Codice civile) e per 12 mesi non licenzino i lavoratori così assunti se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Si attendono ancora su questi punti chiarimenti sia amministrativi che dalla giurisprudenza.