News Pubblicata il 27/08/2015

Curatore: più facile comporre la massa fallimentare

Le donazioni effettuate nei due anni precedenti al fallimento sono inefficaci con semplice trascrizione della sentenza di fallimento



Con il nuovo comma 2 dell'art. 64 della Legge Fallimentare (introdotto con il comma 1-bis dell'art. 6 del D.l. 83/2015, in vigore dal 21 agosto) i beni oggetto di atti di donazione, di istituzione di trust e del vincolo di destinazione posti in essere nei due anni anteriori al fallimento, sono inefficaci ex lege e confluiscono nella massa fallimentare mediante semplice trascrizione della sentenza fallimento. Con la trascrizione della sentenza i beni vengono immediatamente sottratti al donatario (o trustee o al vincolo di destinazione) e diventano parte della massa fallimentare, senza dover più ottenere - come accadeva prima - la sentenza di accoglimento dell'azione di accertamento dell'inefficacia della donazione. In questo modo si semplifica il lavoro del curatore, di comporre la massa fallimentare dalla cui vendita poi verranno soddisfatti i creditori. Resta sempre la possibilità per l'interessato (donatario o trustee) di proporre reclamo avverso la trascrizione della sentenza di fallimento, a norma dell'art. 36 della legge fallimentare.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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