Dopo la sospensione dei termini processuali, durata dal 1° al 31 agosto (con una riduzione dei tempi rispetto all'anno scorso, in cui la sospensione era di 46 giorni), dal 1° settembre i termini “sospesi” riprendono a decorrere. La pausa estiva ha prodotto un allungamento delle scadenze entro le quali le parti possono procedere al deposito di ricorsi e documenti, per ogni grado di giudizio. Il periodo di sospensione non ha riguardato, invece, le notifiche di avvisi di accertamento e di cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, e ogni altro termine relativo alla fase che precede quella contenziosa. Per quanto riguarda la mediazione tributaria, si ricorda che la sospensione feriale opera non solo con riguardo al termine per notificare il ricorso e a quello per il suo deposito in segreteria, ma con riguardo al termine, di 90 giorni dalla notifica dell’atto, previsto per la conclusione del procedimento di mediazione.
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