Ad affermare il principio della neutralità dell’Iva in maniera chiara è la Corte di cassazione con la sentenza 16109/2015.
L’autofatturazione con il sistema del reverse charge o il pagamento dell’Iva all’importazione sono due sistemi alternativi di riscuotere la medesima imposta, e quindi non possono coesistere ma sono alternativi.
Sembra un principio scontato ma invece fino ad ora l’amministrazione ha sostenuto che Iva in dogana e Iva all’importazione erano tributi distinti, con due sistemi di accertamento e di riscossione e quindi potevano coesistere (si vedano le sentenze 12581/2010, 1262/2010, 12580/2010).
Questa interpretazione dell’amministrazione finanziaria sostenuta anche dalla giurisprudenza aveva comportato che diversi importatori che avevano assolto l’Iva con il sistema dell’inversione contabile, utilizzando l'istituto del deposito Iva, si erano visti obbligati a corrispondere l’Iva anche in dogana.