Con l'entrata in vigore della nuova legge sulla certezza del diritto (d.lgs. 128/2015), le condotte elusive/abusive non costituiscono più reato penale. A prevederlo è l'articolo 1 comma 13 del d.lgs. 128/2015: "le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie". Prima dell'entrata in vigore del decreto, elusione e abuso di diritto erano due condotte perseguite, sotto il profilo penale, in modo differente. Le operazioni ritenute elusive dall'amministrazione, venivano "annullate" e al superamento delle soglie di punibilità, potevano integrare reati tributari. Le operazioni abusive, invece, non potevano costituire reato in quanto il concetto di "abuso", considerato "immanente" nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, non era espressamente previsto dalla norma. Il decreto sulla certezza del diritto unifica i concetti di abuso ed elusione ed esclude la rilevanza penale di queste violazioni, anche in caso di superamento delle soglie di punibilità. In base al principio del favor rei, le operazioni di elusione e di abuso non costituiscono reato nemmeno se commesse in passato. Pertanto, ove sia già stato intrapreso un procedimento penale, occorrerà rappresentare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.